RICONOSCIMENTO DELL’OSTEOPATIA IN ITALIA
05 Novembre 2018
Approvazione alla Conferenza Stato-Regioni dell’accordo, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’Osteopata, che identifica il profilo professionale e le competenze dell’osteopata come professionista sanitario.
I prossimi passo importante dovra essere effettuato dal Mur, che dovrà definire il percorso formativo dell’osteopata e le relative equipollenze.
“Art. 1 (Individuazione della figura e del profilo dell’osteopata) L’osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscoloscheletrico. Art. 2 (Ambiti di attività e competenza) 1. L’osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all’indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatico attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscoloscheletrico. 2. L’osteopata opera con le seguenti modalità: a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico; b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente; c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari; d) al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscoloscheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano. Art. 3 (Contesto operativo) 1. L’osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenze o libero professionale. Art. 4 (Valutazione dell’esperienza professionale ed equipollenza dei titoli) 1. Con successivo accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni sono individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionali nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell’Università di concerto con il Ministro della Salute. Art. 5 (Clausola di invarianza) 1. Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 6 (Recepimento) 1. Il presente Accordo è recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.”